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L’import e l’export tra Unione Europea e Turchia è ostacolato spesso da blocchi doganali, specialmente per quanto riguarda i macchinari. In questo caso, la marcatura CE può essere d’aiuto per risolvere la situazione. In questo articolo approfondiremo meglio la questione del regolamento UE per quanto riguarda i blocchi doganali, andando ad evidenziare l’importanza della marcatura CE in questo contesto.

Blocchi doganali e il regolamento UE 2019/1020

Uno dei motivi dei blocchi doganali è stata l’entrata in vigore, ancora nel luglio 2021, del Regolamento UE 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e a conformità dei prodotti. In particolare, all’interno di quest’ultimo regolamento è presente un aggiornamento normativo importante sulla vigilanza e la conformità CE dei prodotti.

Uno degli obiettivi dell’ultimo aggiornamento al regolamento è quello di far luce sugli oneri degli operatori commerciali e definire in modo più preciso i ruoli e le responsabilità di fabbricanti, importatori, rappresentanti autorizzati e fornitori di servizi di logistica.

Soprattutto per quanto riguarda la marcatura CE, nel caso in cui il fabbricante abbia sede fuori dall’UE, la responsabilità è estesa ad altre figure, inclusi il rappresentante autorizzato, l’importatore o il fornitore di servizi di logistica.

Controlli doganali preventivi e motivi di blocco

Ma quindi perché i macchinari rimangono bloccati in dogana? La motivazione principale riguarda il rafforzamento del ruolo preventivo delle dogane nel controllo dei prodotti in entrata nel mercato unico.

Inoltre, i poteri doganali sono stati accentuati, in quanto le dogane possono bloccare qualsiasi prodotto in entrata che possono potenzialmente presentare dei rischi.

Quali sono i principali criteri di valutazione del rischio? Ecco che qui entra in gioco la presenza di una marcatura CE corretta, la quale deve riportare, tra gli altri elementi, anche i dati di riferimenti e contatto di chi fa le veci del fabbricante all’interno dell’Unione Europea e la presenza di documentazione tecnica (dove necessario) che deve essere stilata nella lingua degli utilizzatori finali del prodotto.

Se un prodotto viene classificato dal controllo doganale come un prodotto a rischio, esso viene segnalato al MISE e può essere inviato a laboratori per test e, in caso di non conformità, rispediti al mittente con possibili procedimenti penali. Inoltre, sia i testi in laboratorio che la spedizione sono a carico dell’operatore economico.

Ulteriori motivi di blocco

  • assenza della dichiarazione CE di conformità firmata e della targhetta CE sul prodotto
  • assenza del manuale di istruzioni del prodotto
  • assenza della documentazione accompagnatoria per lo sdoganamento
  • direttive e norme tecniche errate sulla dichiarazione CE
  • manuale d’istruzione non conforme
  • incoerenze nella documentazione tecnica (dati non coincidenti tra dichiarazione, targhetta e manuale)
  • incoerenze nella documentazione di sdoganamento (es. destinatari non coincidenti)

L'importanza del fascicolo tecnico della marcatura CE

Il fascicolo tecnico è una prova fondamentale della conformità del macchinario, in quanto raccoglie i documenti che attestano il rispetto delle leggi sulla sicurezza. Infatti, è l’importatore che deve dimostrare formalmente la conformità del prodotto tramite esso.

I tre documenti fondamentali contenuti all’interno del fascicolo sono:

  • il manuale d’uso e manutenzione
  • la dichiarazione di conformità
  • l’etichetta

Essa deve essere a nome del fabbricante (o di un suo mandatario residente in UE). Se l’importatore appone il proprio nome sul prodotto, diventa legalmente il fabbricante. È importante sottolineare come la preparazione accurata della documentazione tecnica prima della spedizione è fondamentale per evitare blocchi in dogana. In caso di fermo è comunque possibile avviare una procedura di conformazione del macchinario al diritto comunitario, predisponendo o completando la documentazione necessaria.

La dogana in Turchia

Per quanto riguarda la Direttiva Macchine 2006/42/CE esiste un accordo di mutuo riconoscimento. Ciò significa che le macchine per la Turchia non sono soggette a controlli particolari di sicurezza e conformità e devono espletare le normali procedure doganali.

Dunque, il marchio CE e la dichiarazione di conformità, secondo la direttiva macchine, dovrebbero essere sufficienti per l’esportazione. Tuttavia, la dogana turca potrebbe richiedere un’ulteriore documentazione, tra cui:

  • documentazione accertante l’esecuzione di test, prove e verifiche (anche non strettamente applicabili)
  • rapporti di prove di sicurezza elettrica (EN 60204-1), EMC ed emissione acustica
  • documenti aggiuntivi come check list relativa alla direttiva bassa tensione, valutazione del rischio e dichiarazione di conformità con citazione di specifiche norme armonizzate (anche se non obbligatorie)
  • particolare attenzione al corretto codice doganale, la cui modifica successiva può essere complessa
  • richiesta di formati specifici per i documenti (copertina, intestazione, grassetto)

Conclusioni

La marcatura CE consente la libera circolazione delle macchine non solo nel SEE (Unione Europea, Islanda, Liechtenstein e Norvegia), ma anche in Turchia, Svizzera, Andorra e San Marino grazie ad accordi specifici.

Per questo motivo, i fabbricanti esteri che intendono esportare nel territorio turco le proprie macchine industriali non devono essere soggette a richieste da parte della dogana di documentazione aggiuntiva rispetto a quanto previsto dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Tuttavia, le discrepanze tra la teorie dell’accordo e la pratica delle richieste doganali turche emergono delle testimonianze dirette.

La corretta preparazione del fascicolo tecnico e la presenza della marcatura CE sono fondamentali per evitare ritardi e sequestri. Per quanto riguarda l’esportazione in Turchia, sebbene esista un accordo di mutuo riconoscimento che dovrebbe semplificare le procedure basandosi sulla marcatura CE, nella pratica le aziende potrebbero riscontrare richieste aggiuntive di documentazione da parte della dogana turca. È quindi consigliabile una preparazione meticolosa della documentazione e la verifica dei requisiti specifici richiesti.

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